Il contenzioso originato dai finanziamenti pubblici erogati da Stato / Regione prevede preliminarmente la seguente attività:
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analisi della documentazione dell’impresa alla luce della legge di riferimento (es. 488/92, por regionali, patti territoriali, contratto di programma, contratto d’area);
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analisi della documentazione dell’ente che ha avviato la procedura di revoca per verificare eventuali errori commessi nell’istruttoria.
Le attività successive possono essere le seguenti:
- A) preavviso di revoca:
se l’impresa ha ricevuto il preavviso di revoca da parte di Ministero / Regione è possibile presentare una memoria tecnica avverso l’avvio del procedimento di revoca, sulla base dei risultati di cui ai punti 1) e 2), entro 30 giorni dalla notifica.
- B) decreto definitivo di revoca:
se l’impresa ha ricevuto il decreto definitivo di revoca da parte di Ministero / Regione è possibile presentare ricorso o alla Magistratura ordinaria o a quella amministrativa, in presenza di validi motivi tecnici desunti dall’analisi dei succitati punti 1) e 2). In tal caso la memoria potrà essere utilizzata nei diversi gradi di giudizio.
- C) verbale della Guardia di Finanza:
se l’impresa è stata oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza con:
- richiesta a Ministero / Regione di revoca parziale o totale del contributo; in tal caso è possibile presentare all’ente interessato ricorso, non appena viene notificato il preavviso di revoca, sulla base dell’analisi del succitato punto 1) e della documentazione prodotta dalla Finanza;
- denuncia penale; in tal caso è possibile predisporre memoria difensiva da utilizzare nei diversi gradi di giudizio.